Lo Statuto

STATUTO DELLA

“Italian Walking Tour” Associazione Sportiva Dilettantistica

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita l’Associazione Italian Walking Tour Associazione Sportiva Dilettantistica in breve “ IWT A.S.D.” in forma di associazione non riconosciuta, con durata illimitata nel tempo, apolitica, apartitica e senza scopo di lucro che svolge attività sportive, culturali e di promozione economico-sociale, a carattere volontario e democratico nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, dai principi generali dell’ordinamento nonché dal presente Statuto. La denominazione potrà essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.


Articolo 2 – SEDE

L’Associazione ha sede in Ciampino (RM) via S. Francesco d’Assisi 82.
L’Associazione potrà esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale e anche all’estero; potrà costituire sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di raggiungere i propri scopi sociali.


Articolo 3 – OBIETTIVI E FINALITA’

L’Associazione è apolitica, libera ed aconfessionale e non ha fine di lucro. Nello svolgimento della propria attività si uniforma a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L’Associazione si propone quale scopo principale:

  1. la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo delle attività di nordic walking, del fit walking e delle altre attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica, nonché di tutte le sue forme derivate e di tutte le altre varanti della camminata naturale outdoor, favorendo la partecipazione attiva dei soci alla vita sportiva e ricreativa;
  2. l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche nelle discipline suddette, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento allo scopo di divulgare la conoscenza del nordic walking, del fit walking, delle altre attività sportive outdoor e di tutte le altre varanti della camminata naturale creando così per i soci momenti di ritrovo e di aggregazione. La pratica sportiva potrà svolgersi anche in luoghi suggestivi secondo itinerari particolari costeggiando siti di interesse storico-archeologico di preminente valore artistico e avvalendosi di istruttori qualificati e selezionati. La tipologia dei percorsi, i tempi e qualsivoglia modalità attinente lo svolgimento di detta attività sportiva dilettantistica sono di esclusiva competenza e discrezione dei promotori delle suddette iniziative.

A tale scopo, l’Associazione potrà:

  • organizzare e/o partecipare a gare e manifestazioni sportive dilettantistiche nonché promuovere ed organizzare eventi anche a scopo benefico per propagandare lo sport e i valori delle suddette discipline, svolgendo nel contempo attività culturali e ricreative;
  • organizzare attività formativa e di mantenimento per tutti gli associati o tesserati, nonché rilasciare attestati di partecipazione allo scopo di mantenere alto l’interesse verso l’attività motoria e sportiva;
  • agevolare l’accesso alle attività sportive dilettantistiche promosse ai giovani disagiati e alle persone con disabilità;
  • coinvolgere nelle proprie attività di promozione Enti Locali, Amministrazioni Pubbliche, Distretti Scolastici, ecc.

Per il conseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà:

  • compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili, collaborando anche con altre associazioni od enti, nazionali od esteri, che svolgano attività analoghe od accessorie all’attività sociale;
  • aderire, in Italia o all’estero, a qualsiasi attività che direttamente, tramite delibera del Consiglio Direttivo, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
  • per raggiungere le sue finalità potrà promuovere le proprie attività attraverso pubblicità idonea, con ogni e qualsiasi mezzo atto a diffondere l’attività sportiva in funzione di promozione sociale anche tramite l’utilizzo dei più noti social di comunicazione e di telefonia. Al riguardo la creazione di un portale e la gestione di un sito consentiranno di proporre le offerte tutte come specificate all’art.3 del presente statuto, senza limitazione alcuna e con le modalità ivi indicate. In particolare l’adesione a qualunque evento potrà avvenire anche con prenotazione online previa verifica e adesione con contestuale accettazione delle apposite schede scaricabili dal sito


Articolo 4 – RISORSE DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote associative ordinarie;
  2. quote associative e suppletive e aggiuntive dei soci;
  3. donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
  4. erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
  5. ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi;
  6. entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
  7. entrate derivanti dall’organizzazione di gare o manifestazione di carattere sportivo;
  8. eventuali attività commerciali esercitate in via secondaria.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione dell’Associazione da parte di chi intende aderire all’Associazione medesima; in mancanza, si intende prorogato l’importo dell’anno precedente. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto a quelli originari.

I Versamenti al fondo di Dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione/ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di Donazione.


Articolo 5 – ASSOCIATI

Sono aderenti all’Associazione:

  • i Soci Fondatori
  • i Soci ordinari

Sono Soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di Dotazione dell’Associazione stessa.

Sono Soci ordinari dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato di maggiore età, il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli Organi direttivi dell’Associazione. Possono far parte dell’Associazione sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.

Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

  • di voler partecipare alla vita associativa;
  • di accettare, senza riserve, lo Statuto dell’Associazione e le norme regolamentari interne circa l’utilizzo delle attrezzature e dei beni dell’Associazione;
  • di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI nonché gli statuti e i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione è affiliata.

L’eventuale diniego di ammissione da parte del Consiglio Direttivo è insindacabile. In caso di domanda di ammissione presentata da minori di età, la stessa dovrà essere controfirmata almeno da un esercente la responsabilità genitoriale.

Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione delle temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Ogni associato ha diritto a un voto. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

L’associato a scadenza dell’anno solare dovrà rinnovare la propria quota nei termini e condizioni previste dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

  • per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • per il mancato rinnovo annuale dell’iscrizione;
  • per morosità qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non regolarizzi la propria posizione entro quindici giorni dall’invito rivoltogli dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata o email;
  • per esclusione, nel caso in cui accada uno dei seguenti fatti:
  • inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
  • inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
  • inadempienza alle norme e alle direttive del CONI ed eventuali Enti affiliati;
  • azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione;
  • condotta contraria allo spirito e alle finalità dell’Associazione;
  • quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, previa audizione dell’associato interessato.

La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso all’assemblea la cui decisione è inappellabile. L’associato escluso non potrà essere più riammesso.


Articolo 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto:

di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l’approvazione delle materie poste all’ordine del giorno, ovvero per le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi dell’Associazione;
di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
di usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dall’Associazione

Gli associati sono obbligati:

  • ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • ad osservare le direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo a cui l’associazione si affilia riconoscendone la giurisdizione sportiva e disciplinare;
  • ad osservare le norme e le direttive del CONI;
  • a versare la quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  • a svolgere le attività preventivamente concordate;
  • a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
  • a versare contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;
  • a utilizzare correttamente le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.


Articolo 7 – QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

L’iscrizione all’Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale


Articolo 8 – ORGANI

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea degli aderenti all’Associazione;
  • Il Presidente del Consiglio Direttivo;
  • Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
  • Il Consiglio Direttivo


Articolo 9 – L’ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. L’assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente

L’Assemblea ordinaria nomina per elezione i componenti del Consiglio Direttivo, delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione e approva gli eventuali Regolamenti che possono disciplinare l’attività dell’Associazione

L’Assemblea è convocata in via straordinaria per:

  • deliberare sulle modifiche al presente Statuto.
  • deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L’Assemblea deve riunirsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale ed è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno degli aderenti all’Associazione, i quali devono indicare l’argomento della riunione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente o in mancanza dalla persona designata dall’assemblea. L’Assemblea nomina un segretario il quale redige verbale dell’Assemblea che dovrà essere conservato agli atti dell’Associazione.

La convocazione dell’Assemblea dovrà effettuarsi mediante avviso pubblicato sul sito web specificatamente nell’area dedicata alla pubblicazione delle comunicazioni ai soci almeno 20 giorni prima della adunanza contenenti l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la maggioranza (metà più uno) dei presenti aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, l’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

Gli associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro associato, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare solo un altro associato. Le deleghe debbono essere conservate tra gli atti sociali.


Articolo 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) membri, compresi il Presidente ed il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo  resta in carica 5 (cinque) anni, salvo dimissioni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio può nominare un Segretario dell’Associazione, che pur partecipando alle riunioni del Consiglio, non ha diritto a voto, sempre ché non sia stato eletto a Membro del Consiglio stesso dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che fissa l’ordine del giorno senza formalità alcuna. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti o, in caso di Consiglio direttivo composto da due membri, quando siano entrambi presenti. Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del Presidente dell’adunanza,  nelle votazioni segrete la parità equivale al rigetto.

Il Consiglio Direttivo :

  • dirige l’Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la sola esclusione dei compiti che il presente statuto attribuisce all’Assemblea;
  • delibera sulle domande di ammissione degli associati;
  • redige il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea degli associati;
  • determina l’importo delle quote associative annuali, fissando le modalità di pagamento;
  • fissa le date delle assemblee ordinarie da indire almeno una volta all’anno e convoca l’assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga chiesto dagli associati;
  • redige, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto, gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  • adotta i provvedimenti di esclusione verso gli associati, qualora si dovessero rendere necessari;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni assembleari e affida, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.


Articolo 11 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dell’Associazione è il soggetto al quale spetta la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al consiglio stesso, se nel caso, con idonea procura.
Al Presidente spetta il compito di completare le procedure di registrazione del presente atto, di iscrivere l’Associazione in Albi e di aprire un conto corrente intestato all’associazione stessa. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce  circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma qualora se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. Il Consiglio Direttivo potrà procedere alla attribuzione della carica onorifica e non operativa di Presidente Onorario a personaggi del mondo dello sport e del nordic walking in particolare che si siano contraddistinti per risultati sportivi e/o per esempio di valori etici, sociali e sportivi.


Articolo 12 – IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’adempimento del Presidente.


Articolo 13 – DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

I componenti del Consiglio direttivo vengono a mancare per scadenza dell’incarico, per dimissioni o revoca. La revoca viene deliberata dall’Assemblea degli Associati purchè approvata da tanti aderenti che rappresentino almeno il 75% degli Associati aventi diritto di voto.  Qualora nel corso di un esercizio sociale venga a mancare per qualunque ragione la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere convocata l’Assemblea per la nomina del nuovo organo sociale.


Articolo 14 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti dell’Associazione. Deve essere sempre assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione che devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione.


Articolo 15 – ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Senza ritardo, e comunque non oltre il 1° marzo di ciascun anno, dopo la chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo recante il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Ogni Associato , in occasione dell’approvazione, potrà avere accesso a detti documenti. Il rendiconto economico finanziario deve essere redatto con chiarezza e con criteri di oculata prudenza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli Associati.


Articolo 16 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria degli Associati con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di tanti Associati che rappresentino almeno i tre quinti degli aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni che perseguano finalità sportive o aventi fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.


Articolo 17 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e gli aderenti e tra gli Associati medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale. In tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le suddette indicazioni, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente del Tribunale di Roma. L’arbitrato avrà sede in Roma e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.


Articolo 18 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si applicano, per quanto applicabili e compatibili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Letto, confermato, sottoscritto